NAPOLI – Dopo 9 anni di indagini il famoso processo denominato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro “DIRTY SOCCER” si è concluso con la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Napoli DDA, dottor Giuliano Caputo, controfirmata dal Procuratore Aggiunto, dott. Sergio Ferrigno, accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli dott.ssa Isabella Iaselli, presidente sezione GIP.
I fatti risalgono al dicembre 2014 allorquando la Procura della Repubblica di Catanzaro ipotizzò l’esistenza di una associazione per delinquere finalizzata ad alterare i risultati delle partite di calcio per lucrare sulle scommesse che venivano fatte dagli accoliti.
Il processo causò un vero e proprio terremoto giudiziario con decine di arresti in carcere effettuati all’alba del 19 maggio 2015 per fermo di indiziato di reato.
Il provvedimento venne emesso in tutta Italia e precisamente nei luoghi dove risedevano i 50 indagati.
Tra di essi anche ANTONIO CICCARONE da Eboli, all’epoca Direttore Sportivo del Neapolis Calcio. Ci fu comunque la scarcerazione del 21 maggio ad opera del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, dott.ssa Donatella Mancini, che non convalidò l’arresto e non applicò nessuna misura cautelare.
Come se non bastasse (quando si sbaglia si persevera), la Procura di Catanzaro chiese ed ottenne l’emissione di misure cautelari a carico di Ciccarone. Questi venne, quindi di nuovo arrestato e messo agli arresti domiciliari in data 15 giugno 2015 e propose riesame al Tribunale di Catanzaro, patrocinato dall’AVV. GIOVANNI FALCI del foro di Salerno, che lo aveva già assistito in sede di fermo di indiziato.
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermò la misura degli arresti domiciliari che erano stati disposti per il Ciccarone e ritenne di disattendere la eccezione di incompetenza per territorio formulata dall’avv. Falci.
La Corte di Cassazione, l’8 gennaio 2016, diede, invece, ragione alla difesa del Ciccarone e dichiarò l’incompetenza per territorio dell’A.G. di Catanzaro in favore di quella di Napoli.
Da quel momento, è iniziato un vero e proprio braccio di ferro tra l’avv. Falci e la Procura di Catanzaro, che non voleva “abbandonare” l’indagine, che aveva avuto una risonanza mediatica notevolissima.
Si è dovuti arrivare, perciò, al decreto della Procura Generale presso la Cassazione, adita dall’avv. Falci, che, il 24 marzo 2016 – a distanza di tre mesi dalla pronuncia della I Sezione della Cassazione –, ordinava alla Procura di Catanzaro l’invio degli atti di indagine a Napoli.
Da allora, dopo anni di indagini, la Procura di Napoli ha finalmente riconosciuto che “gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio” ed ha richiesto l’archiviazione del processo, decretata da, G.I.P. con proprio provvedimento.
Ciccarone è stato letteralmente travolto nella sua vita personale e professionale da questa brutta vicenda giudiziaria.
Egli ha avuto un provvedimento di inibizione dalla F.I.G.C. di cinque anni, oltre che una campagna mediatica che lo ha additato quale turpe imbroglione.
Oggi, la pronuncia di Napoli gli restituisce solo in parte la dignità, anche se la notizia del suo arresto e del suo provvedimento disciplinare è stata sbandierata in prima pagina su decine di testate giornalistiche ed è anche in rete, mentre l’esito dell’indagine è ancora sconosciuto all’opinione pubblica.
Per Ciccarone rimane il rimpianto che la madre, morta nelle more del processo, non ha potuto conoscere l’esito di quel provvedimento che aveva ristretto il figlio in casa con lei per diversi mesi agli arresti domiciliari.
La domanda che oggi sorge spontanea è: che cosa ed in che modo la F.I.G.C. farà per riparare il provvedimento preso con troppa fretta?
È chiaro che il procedimento disciplinare è cosa diversa dal processo penale, ma in questo caso gli argomenti posti a base del provvedimento della F.I.G.C. altro non erano stati che un’anticipazione colpevolista degli atti di indagine a carico di Antonio Ciccarone, persona definitivamente dichiarata innocente.
Il Codice di Giustizia Sportiva andrebbe aggiornato con la previsione di una pregiudiziale, quantomeno discrezionale, che eviterebbe un contrasto di giudicati come nel caso di specie.
CICCARONE CONDANNATO PER LA F.I.G.C., ASSOLTO PER LA GIUSTIZIA ORDINARIA.
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